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CASSAZIONE 24 FEBBRAIO 2020, N. 4909 LAVORI SUL TERRAZZO ESCLUSIVO NON AUTORIZZATI DAL CONDOMINIO, AVANZAMENTO DI UN MURO PERIMETRALE CON ANNESSIONE DEL CORNICIONE, LIMITI NELL’UTILIZZO DEI BENI COMUNI, GLI ELEMENTI DECORATIVI DELLA PARTE FRONTALE E DI QUELLA INFERIORE DI UN BALCONE CHE CONTRIBUISCANO A RENDERE L’EDIFICIO CONDOMINIALE ESTETICAMENTE GRADEVOLE SONO CONSIDERATI BENI COMUNI SE SVOLGONO UNA PREVALENTE FUNZIONE ESTETICA PER L’EDIFICIO, LA VALUTAZIONE SPETTA AL GIUDICE DI MERITO, A RIGUARDO TANTO È RAVVISABILE ANCHE A PARAPETTI – BALAUSTRE – RINGHIERE

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