
Con l’arrivo dell’autunno torna d’attualità il tema dell’accensione degli impianti termici. Chi stabilisce quando si possono accendere i termosifoni? Quali sono le temperature massime consentite? E quali deroghe sono previste per i condomini o le attività produttive?
Il quadro normativo di riferimento sul territorio nazionale è definito dal D.P.R. n. 74 del 2013, sostenuto per la classificazione dei Comuni e delle Zone Climatiche dal D.P.R. 551/1999.
Facciamo chiarezza sulle regole principali, con un focus specifico sulle indicazioni relative al territorio del Piemonte.
Calendario e Orari: Quando Accendere i Termosifoni?

I periodi di accensione e la durata giornaliera del riscaldamento variano in base alla Zona Climatica in cui si trova ciascun Comune:
- Zona Climatica E (Area di pianura e collina): Gli impianti possono rimanere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere comprese tra le ore 05:00 e le ore 23:00.
- Zona Climatica F (Aree montane e pedemontane): È la zona climaticamente più rigida. In caso di condizioni sfavorevoli, gli impianti possono essere attivati senza restrizioni d’orario né di calendario per tutto l’arco dell’anno.
Hai un’emergenza freddo prima del 15 ottobre? In presenza di condizioni climatiche particolarmente avverse prima o dopo le date previste, nella Zona E gli impianti possono essere comunque attivati fino a un massimo di 7 ore giornaliere, anche in assenza di un’ordinanza specifica del Sindaco.
Temperature Massime Consentite negli Ambienti
Per garantire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, la legge fissa i valori massimi di temperatura interna, misurati sulla media ponderata dei vari locali:
- Edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili: fino a 18°C (+ 2°C di tolleranza);
- Tutti gli altri edifici (abitazioni, uffici, negozi, ecc.): fino a 20°C (+ 2°C di tolleranza).
Nota per le imprese: I Comuni possono concedere deroghe ai limiti di temperatura negli impianti industriali o artigianali qualora vi siano specifiche esigenze tecnologiche/produttive o se si utilizzino fonti di energia termica altrimenti non sfruttabili.
Chi può Accendere il Riscaldamento oltre le 14 Ore? Le Deroghe

Il limite delle 14 ore giornaliere in Zona E prevede diverse eccezioni. In questi casi, gli impianti possono rimanere in funzione anche per 24 ore consecutive:
- Condomini con contabilizzazione e termoregolazione (Valvole Termostatiche): Impianti centralizzati dotati di termoregolazione con programmatore su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.
- Impianti centralizzati con attenuazione notturna: Sistemi condominiali regolati da sonda esterna e programmatore sigillato impostato su una temperatura di almeno 16°C (+ 2°C) nelle ore di spegnimento/attenuazione.
- Impianti autonomi ben regolati: Singole unità abitative dotate di cronotermostato programmabile su almeno due livelli.
- Teleriscaldamento e Cogenerazione: Impianti allacciati a reti di teleriscaldamento o collegati a centrali di cogenerazione.
- Riscaldamento a pannelli radianti: Impianti a serpentina o pannelli incassati nella muratura.
- Uffici e attività commerciali con servizi H24: Limitatamente ai locali operativi senza interruzione (es. piantonamenti e corpi di guardia).
- Contratti di Servizio Energia: Quando la gestione è finalizzata al raggiungimento del comfort ambientale con attenuazione notturna.
Perché conviene la conduzione H24 con attenuazione notturna?
Nei grandi stabili condominiali, mantenere l’impianto attivo 24 ore su 24 riducendo la temperatura nelle ore notturne garantisce:
- Maggior comfort costante negli appartamenti;
- Minori picchi di richiesta al mattino per caldaie e rete di teleriscaldamento;
- Riduzione generale dei costi e dei consumi energetici.
Esclusioni Totali dalla Normativa
Alcune strutture, per via della loro funzione delicata, sono completamente esenti dalle limitazioni di date, orari e temperature:
- Ospedali, cliniche, case di cura, strutture per minori, anziani e recupero sociale;
- Asili nido e scuole materne;
- Piscine, saune e strutture assimilate;
- Sedi diplomatiche e organizzazioni internazionali (non ubicate in condomini);
- Edifici industriali/artigianali con particolari vincoli tecnologici di produzione.
Attenzione alle Ordinanze Comunali
Ricordiamo che i Sindaci, ai sensi dell’art. 5 del DPR 74/2013, hanno la facoltà di modificare i periodi di attivazione, le temperature o gli orari giornalieri per far fronte a particolari situazioni climatiche o di emergenza inquinamento. Tali ordinanze, tuttavia, non possono intaccare le deroghe e le esclusioni nazionali sopra citate.
Per verificare eventuali ordinanze specifiche in vigore, è sempre consigliabile consultare i canali ufficiali del Comune in cui si trova l’immobile.
a cura di Studio Rossi Amministrazioni – Via Bertola 59 – 10122- Torino-info@rossiamministrazioni.com



