- Esame e approvazione parlamentare (le “due letture”):
- Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri è un Disegno di Legge (Ddl), quindi una proposta governativa.
- Il testo deve essere discusso nelle Commissioni competenti (in particolare la Commissione Bilancio) con il consueto ciclo di audizioni e l’esame degli emendamenti parlamentari.
- Entrambi i rami del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) devono votare e approvare il medesimo testo. Se un’Aula modifica anche un solo articolo, il disegno di legge deve tornare all’altro ramo (navette).
- Termine perentorio del 31 dicembre:
- Per evitare l’esercizio provvisorio dello Stato previsto dall’art. 81 della Costituzione, il Parlamento deve approvare definitivamente la manovra entro il 31 dicembre.
- Promulgazione e Pubblicazione ufficiale:
- Firma del Presidente della Repubblica: una volta licenziata dalle Camere, la legge viene inviata al Quirinale per la promulgazione da parte del Capo dello Stato.
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il testo definitivo viene pubblicato entro il 31 dicembre per entrare ufficialmente in vigore a partire dal 1° gennaio successivo.
- Eventuali provvedimenti e circolari attuative:
- Per l’effettiva operatività pratica (modelli di dichiarazione, codici tributo per i crediti, chiarimenti ENEA o provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per il bonus al 50%/36% e per la cedolare secca), servono spesso decreti ministeriali, circolari applicative e istruzioni operative emanate dagli enti competenti.
Finché non si conclude l’iter parlamentare con il voto finale e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i contenuti restano suscettibili di modifiche, limature o correzioni.
a cura di Studio Rossi Amministrazioni – Via Bertola 59 – 10122- Torino-info@rossiamministrazioni.com




