CASSAZIONE 16 APRILE 2018, N. 9262
La spesa per la riparazione dei canali di scarico dell’edificio in condominio, che, ai sensi dell’art. 1117 n. 3 cod. civ., sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti.
Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI