
SI RICORDA QUANTO CONTENUTO ALL’ ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DELLA CITTA’ DI TORINO.
- Nelle abitazioni private non e’ consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
- Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
- Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonche’ gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché’ siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

a cura di Studio Rossi Amministrazioni – Via Bertola 59 – 10122- Torino-info@rossiamministrazioni.com