ABITAZIONI PRIVATE / RUMORI LAVORI DI RISTRUTURAZIONE.

SI RICORDA QUANTO CONTENUTO ALL’ ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DELLA CITTA’ DI TORINO.

  1. Nelle abitazioni private non e’ consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
  2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
  3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonche’ gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
  4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché’ siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

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a cura di Studio Rossi Amministrazioni – Via Bertola 59 – 10122- Torino-info@rossiamministrazioni.com