Nuova Vita ai Sottotetti Piemontesi: Guida al Recupero con il Decreto Salva Casa

Il Piemonte si rinnova, offrendo nuove opportunità per chi desidera trasformare e valorizzare la propria abitazione. Le recenti modifiche normative, in particolare l’aggiornamento della Legge Regionale 16/2018 ad opera della LR 25/2024 e in coerenza con la Legge “Salva Casa”, aprono scenari interessanti per il recupero di sottotetti e rustici. Scopriamo insieme come.

Il Recupero dei Sottotetti: Nuove Regole per Spazi Luminosi

L’articolo 6 della legge regionale piemontese 16/2018, come aggiornato, stabilisce le condizioni per il recupero dei sottotetti. La condizione essenziale è che questi spazi risultino esistenti e legittimi al 31 dicembre 2023.

Il recupero è consentito quando rispetta:

  • Le destinazioni d’uso compatibili o complementari previste dal Piano Regolatore Generale (PRG) del comune.
  • Le normative tecniche e igienico-sanitarie vigenti.

Non solo spazi, ma anche luce!

Un aspetto fondamentale è la possibilità di migliorare l’illuminazione e la ventilazione. È consentito aprire finestre, lucernari, abbaini o terrazzi, a patto che l’intervento rispetti le caratteristiche architettoniche e strutturali originarie dell’edificio. Queste nuove aperture devono garantire un rapporto aeroilluminante di almeno 1/16.

Altezze e Volumetrie: Cosa cambia?

Il recupero deve avvenire senza modificare le altezze di colmo o di gronda, né l’inclinazione delle falde del tetto, salvo quanto previsto dai piani urbanistici comunali. È ammesso il recupero del volume compreso nella sagoma della copertura, a patto che vi siano spazi con altezza minima pari ad almeno 1,40 metri.

È persino consentito abbassare uno o più solai per ottenere maggiore volumetria utile, purché i vani sottostanti abbiano altezze superiori ai limiti minimi del DM del 5 luglio 1975. In deroga al regolamento edilizio regionale, l’altezza media minima richiesta è di 2,20 metri. Per i locali accessori o di servizio, questa può scendere a 2 metri. Nei territori oltre i 1000 metri di altitudine, la riduzione a 2 metri è ammessa anche per i locali abitabili.

Gli abbaini possono concorrere al calcolo delle altezze medie. Le porzioni di spazio con altezze inferiori ai limiti previsti devono essere chiuse con opere murarie o arredi fissi, destinabili a guardaroba o ripostiglio. Tuttavia, se presenti fonti di luce diretta, la chiusura non è obbligatoria.

Il Percorso Amministrativo

L’intervento comporta il rilascio di un titolo abilitativo edilizio e il pagamento di un contributo calcolato in base agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.

a cura di Studio Rossi Amministrazioni – Via Bertola 59 – 10122- Torino-info@rossiamministrazioni.com

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