Tribunale di Trani, 17 gennaio 2025, n. 66
Il Tribunale ha ribadito – uniformandosi al costante orientamento di legittimità -che l’art. 1102 c.c. attribuisce al comproprietario il diritto di utilizzazione e di godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso. Sussiste, tuttavia, il divieto di
impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto attraverso una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari.
Pertanto, laddove si configuri, ai sensi della citata disposizione, un abuso della cosa comune per l’impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno di questi è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi consentendogli
di ottenere giudizialmente la cessazione della condotta illegittima oltre che a promuovere un’azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà.
Nel caso in esame il Tribunale di Trani ha accolto la domanda dell’attore e condannata la convenuta a ridimensionare l’impianto fotovoltaico – realizzato dalla stessa sul tetto condominiale e posto al servizio esclusivo della propria unità immobiliare – nella misura
indicata dal CTU, non potendo nella circostanza gli altri condòmini, a seguito dell’intervento, più disporre di un’area di superficie sufficiente a soddisfare analoghe esigenze, residuando sulla copertura condominiale uno spazio troppo limitato.