La vicenda riguarda una delibera assembleare, nella quale, pur risultando assente un condòmino, questo risultava essere intervenuto nella discussione di un argomento all’ordine del giorno.
La questione giuridica posta a base dell’impugnazione della delibera, proposta dallo stesso condòmino, verteva sulla possibilità di considerarlo presente fin dall’inizio, con la inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di un voto contrario; ovvero sulla possibilità di considerarlo intervenuto solo in un momento successivo con la conseguente possibilità di impugnare i punti alla cui discussione e votazione non ha partecipato.
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto che il condòmino sia stato presente fin dall’inizio dell’assemblea e la sua omessa presenza costituisce “un errore materiale, inidoneo ad invalidare la delibera assunta”.
Al fine di evitare possibili contenziosi, se il condomino interviene in assemblea quando la discussione è già avviata, è necessario dare atto dell’intervento tardivo.
Questa pronuncia evidenzia quanto sia importante la verifica delle presenze nelle fasi preliminari dell’assemblea, non disgiunta dalla rigorosa disamina della regolarità della convocazione; all’esito di tale preliminare verifica è altrettanto importante una corretta ed attenta verbalizzazione della sopravvenuta presenza di condòmini in assemblea ovvero del loro abbandono in corso di discussione.
Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata