
La Corte di Cassazione Penale, Sez. V, con la sentenza n. 30191/2021 del 02/08/2021, ha stabilito la legittimità dell’utilizzo di telecamere di videosorveglianza per monitorare le aree comuni condominiali.
Nel caso esaminato, due persone erano state condannate per il reato di atti persecutori nei confronti dei vicini all’interno di un condominio. La Suprema Corte ha ritenuto che l’uso delle telecamere per registrare le aree comuni non costituisca una violazione della privacy, in quanto tale attività non configura una “interferenza illecita” nella vita privata degli altri condòmini. Infatti, secondo la Corte, non si trattava di un’azione lesiva dei diritti dei singoli condòmini.
La giurisprudenza ha stabilito che l’installazione di telecamere in aree comuni, come parcheggi e scale, non è un reato, poiché queste zone sono destinate all’uso condiviso e non alla sfera privata del singolo condomino
Tuttavia, è importante precisare che, Per installare le telecamere, il Condominio deve ottenere l’approvazione dell’assemblea condominiale, con la maggioranza dei partecipanti che rappresentano almeno la metà dei millesimi dell’edificio.
Inoltre, in ottemperanza alle normative sulla privacy, le telecamere devono: a) essere segnalate con un apposito cartello di avviso, b) essere supervisionate esclusivamente dall’amministratore del condominio per prevenire comportamenti illeciti, e c) le riprese devono essere cancellate entro 48 ore, per proteggere la privacy dei condòmini.
In conclusione, la Corte ha ribadito che, in casi come quello esaminato, non è possibile invocare la normativa sulla privacyD. Lgs 196/2003 e GDPR 679/2016) impediscono l’utilizzo delle registrazioni video in ambito giudiziario, anche quando acquisite da dispositivi mobili o impianti di videosorveglianza, per comprovare la responsabilità penale.
(Cass. pen., Sez. V., 02/08/2021, n. 30191)
