Successioni e Tutela dei Familiari: Come Cambia la Legittima nel 2026 dopo la Riforma 2025

Nel diritto successorio italiano, l’autonomia di chi dispone dei propri beni non è assoluta. Esiste un nucleo di familiari stretti ai quali l’ordinamento garantisce una protezione “blindata”: i legittimari. Comprendere come funzionano le quote di riserva e quali siano gli strumenti per difenderle è oggi ancora più cruciale, alla luce delle importanti novità legislative entrate in vigore nel 2025 che hanno riscritto le regole del gioco, specialmente in tema di donazioni.

Chi sono i soggetti protetti: i Legittimari

La legge sottrae una parte del patrimonio (la cosiddetta quota di legittima o di riserva) alla libera disponibilità del testatore per destinarla obbligatoriamente ai congiunti più prossimi. I beneficiari di questa tutela sono:

  • Il coniuge (o la parte dell’unione civile);
  • I figli (e i loro discendenti in caso di rappresentazione);
  • Gli ascendenti (solo in assenza di figli).

La parte di patrimonio di cui il titolare può invece disporre a proprio piacimento, verso amici, enti o altri parenti, prende il nome di quota disponibile.

Per capire se un erede è stato “danneggiato” dalle scelte del defunto, non basta guardare quanto rimasto al momento della morte. È necessario procedere a un’operazione contabile definita riunione fittizia:

  1. Relictum: si calcola il valore dei beni lasciati alla morte.
  2. Debiti: si sottraggono i debiti ereditari.
  3. Donatum: si somma il valore di tutte le donazioni effettuate dal defunto in vita.

Se la quota spettante al legittimario risulta superiore a quanto effettivamente ricevuto (tra eredità e donazioni già ottenute), si configura una lesione di legittima.

I rimedi: l’Azione di Riduzione

Il principale strumento di difesa è l’azione di riduzione. Attraverso questo procedimento giudiziario, il legittimario leso può chiedere di “ridurre” proporzionalmente le disposizioni testamentarie e, se non bastasse, le donazioni effettuate in vita, partendo dalla più recente fino alla più remota. L’obiettivo è reintegrare la propria quota legale.

  • Prescrizione: Il diritto si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione.
  • Condizione: È generalmente richiesta l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

La svolta del 2025: fine dell’insicurezza per i terzi acquirenti

La riforma entrata in vigore nel 2025 ha introdotto un cambiamento epocale per favorire la circolazione dei beni.

In passato, chi acquistava un immobile proveniente da una donazione rischiava che, dopo anni, un erede legittimario potesse bussare alla porta per chiederne la restituzione (azione di restituzione). Dal 2025, questa possibilità è stata eliminata.

Ecco i punti chiave del nuovo regime:

  1. Tutela del terzo: Il legittimario non può più recuperare il bene fisico se questo è stato venduto a terzi. La stabilità degli acquisti è ora garantita.
  2. Rimedio obbligatorio: La tutela del legittimario si trasforma da reale a creditoria. Egli può agire solo contro il donatario (colui che ricevette il regalo dal defunto) chiedendo il pagamento del valore equivalente in denaro.
  3. Il rischio del donatario: Se il donatario è deceduto, l’azione prosegue contro i suoi eredi. Tuttavia, se il patrimonio del donatario è incapiente, il legittimario rischia purtroppo di non ottenere ristoro, non potendo più aggredire il bene originario ormai in mano a estranei.

Considerazioni finali

Questa riforma rende la pianificazione patrimoniale più fluida, eliminando il “blocco” commerciale che spesso colpiva gli immobili donati. Tuttavia, richiede una maggiore attenzione per i legittimari, la cui tutela si sposta sul piano monetario.

Se ritieni che i tuoi diritti ereditari siano stati compressi o se desideri pianificare la tua successione in modo inattaccabile alla luce delle regole del 2026, è fondamentale consultare professionisti esperti per una corretta analisi del patrimonio.

Link utili per approfondire:

https://www.codice-civile-online.it/codice-civile/articolo-536-del-codice-civile

https://www.notariato.it/it/famiglia/successioni

a cura di Studio Rossi Amministrazioni – Via Bertola 59 – 10122- Torino-info@rossiamministrazioni.com

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