IL CORTILE PUO’ DEFINIRSI ESLUSIVO SOLO SE RISULTA DA UN TITOLO D’ACQUISTO

Per far valere il proprio diritto di proprietà esclusiva su spazi comuni, il ricorrente deve vincere la presunzione stabilita dall’art. 1117 c.c., e dare prova di tale diritto producendo un titolo d’acquisto da cui risulti escluso il bene dalla comunione.
Dall’esame della sentenza risulta che la Corte territoriale ha esaminato tutte le risultanze dell’istruttoria ed i documenti prodotti, escludendo, con valutazione di merito logicamente argomentata, che fosse stata raggiunta anche la prova dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del cortile, difettando la prova di un uso esclusivo dello stesso da parte dell’odierno ricorrente, risultando al contrario provato un accesso diretto ed un godimento ed utilizzo comune dell’area da parte di diversi condomini. La Cassazione conferma quando argomentato dalla Corte d’appello e rigetta il ricorso.
Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI