Contatori Acqua Individuali in Condominio:

La Sentenza n. 2165/2025 e il Criterio di Ripartizione

L’installazione di contatori individuali per l’acqua negli appartamenti è un’azione virtuosa, promossa dal Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) per incentivare il risparmio idrico e consentire un riparto delle spese più equo, basato sui consumi effettivi. Tuttavia, una recente e significativa pronuncia della giurisprudenza italiana, la Sentenza n. 2165 del 16 luglio 2025 della Corte d’Appello di Milano, ha fatto chiarezza su un punto cruciale: l’iniziativa del singolo condomino non può superare le regole del patto collettivo finché l’intero sistema non è omogeneo.

Il Conflitto Legale: Contatore Individuale vs. Regolamento Contrattuale

La questione affrontata dalla Corte d’Appello di Milano riguarda il criterio di riparto delle spese idriche nel momento in cui solo alcune unità immobiliari hanno provveduto all’installazione del proprio contatore di sottrazione (o divisorio), mentre per le altre si continua a non rilevare il consumo effettivo.

Il conflitto nasce dalla coesistenza di due principi:

  1. L’obbligo di Contabilizzazione Individuale: La normativa ambientale (art. 146, D. Lgs. 152/2006) impone l’installazione dei contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa. L’installazione del contatore nel proprio appartamento è generalmente considerata legittima e non richiede l’autorizzazione preventiva dell’assemblea, poiché ricade nella sfera di proprietà privata.
  2. La Forza Vincolante del Regolamento Contrattuale: I regolamenti di condominio di natura contrattuale (quelli approvati all’unanimità o predisposti dall’originario costruttore) stabiliscono spesso un criterio di riparto diverso, come quello per millesimi o pro capite (per numero di persone).

Il Principio della Sentenza 2165/2025

La Corte d’Appello di Milano ha stabilito che: se il regolamento condominiale contrattuale prevede già un criterio di riparto diverso (ad esempio, per persona o per millesimi), tale criterio rimane pienamente valido ed efficace e non può essere derogato dalla sola installazione del contatore individuale in un solo appartamento. In sostanza, il condomino che ha installato il contatore non può pretendere di pagare solo in base alla sua lettura, ma continuerà a dover contribuire alla spesa idrica secondo il criterio previsto dal regolamento contrattuale, fino a quando non verranno dotate di contatore tutte le unità abitative. Le Ragioni della Prevalenza del Regolamento

La decisione si fonda su solide motivazioni di logica condominiale e diritto:

  • Logica Collettiva: Un’azione singola, per quanto lodevole, non ha la forza giuridica di modificare un accordo che vincola l’intera collettività (il regolamento contrattuale).
  • Impossibilità di Ripartizione Equa: La misurazione individuale parziale non consente di ripartire correttamente l’intera spesa idrica del condominio. Rimane una quota di consumo comune (per l’irrigazione, la pulizia, l’autoclave o le perdite della rete comune) che, se sottratta solo per l’unità con il contatore, creerebbe una disparità e non garantirebbe un riparto proporzionale per tutti gli altri condomini.

Cosa Fare per Passare al Consumo Effettivo

La sentenza milanese non vieta l’installazione dei contatori, ma chiarisce come formalizzare correttamente il passaggio a un riparto basato sui consumi effettivi:

  1. Installazione Completa: Tutti gli appartamenti devono essere dotati di contatore individuale funzionante e leggibile.
  2. Delibera Assembleare: Una volta completata la contabilizzazione, l’assemblea deve deliberare il passaggio al nuovo criterio di riparto.
  3. Modifica del Regolamento (Se Contrattuale): Se è presente un regolamento condominiale di natura contrattuale che vincola a un diverso criterio, la modifica per passare definitivamente al riparto a consumo richiede, in linea di principio, l’unanimità dei condòmini. In alternativa, si può approvare una clausola “ponte” condivisa da tutti che stabilisca l’entrata in vigore del riparto a consumo solo al completamento della contabilizzazione.

In conclusione, la Sentenza n. 2165/2025 ribadisce che, in presenza di un vincolo contrattuale, il singolo non può procedere unilateralmente: la disciplina delle spese condominiali è collettiva e richiede un’omogeneità di misurazione e un’approvazione che rispetti la natura pattizia delle clausole in vigore.

a cura di Studio Rossi Amministrazioni – Via Bertola 59 – 10122- Torino-info@rossiamministrazioni.com

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