Contabilizzatori di Calore: Obbligo di Sostituzione e Lettura da Remoto (Scadenza 2027)

L’efficienza energetica e la trasparenza dei consumi sono pilastri fondamentali della gestione condominiale moderna. Dopo l’obbligo di installazione, l’attenzione si sposta ora sulla necessità di adeguare i dispositivi esistenti alla più recente normativa europea, in particolare per quanto riguarda la lettura da remoto.

Per gli amministratori e i condòmini è essenziale conoscere gli obblighi e le scadenze per evitare sanzioni e garantire una gestione del riscaldamento ottimale.1. Il Quadro Normativo: Dal D.Lgs. 102/2014 al D.Lgs. 73/2020

L’introduzione dei contabilizzatori di calore e delle valvole termostatiche negli edifici con riscaldamento centralizzato è stata resa obbligatoria dal Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, con scadenza fissata al 31 dicembre 2016. Questo primo obbligo mirava a:

  • Promuovere il risparmio energetico, consentendo la ripartizione delle spese in base al consumo effettivo.
  • Incentivare l’autonomia di regolazione della temperatura in ciascuna unità immobiliare.

La successiva e più stringente necessità di sostituzione deriva dal recepimento della Direttiva Europea 2018/2002, attuata in Italia con il Decreto Legislativo n. 73 del 14 luglio 2020. L’Obbligo di Sostituzione: La Scadenza del 2027

La novità normativa principale è l’introduzione dell’obbligo di dotare tutti i dispositivi di misurazione della capacità di lettura da remoto.

Dal 25 ottobre 2020: Tutti i nuovi contabilizzatori o quelli installati in sostituzione di dispositivi guasti o scaduti devono essere dotati di un sistema di lettura a distanza.

Entro il 1° gennaio 2027: L’obbligo si estende a tutti i contabilizzatori e contatori di calore già installati che ne sono sprovvisti. Questo significa che tutti gli apparecchi esistenti privi di capacità di lettura da remoto dovranno essere sostituiti entro tale data.

L’obiettivo è standardizzare il sistema di misurazione e rendere le operazioni di rilevazione più rapide, economiche e meno invasive.3. Vantaggi della Lettura da Remoto

L’adeguamento normativo non è solo un obbligo, ma rappresenta un’opportunità di modernizzazione e miglioramento della gestione:

  • Trasparenza e Consapevolezza dei Consumi: La lettura da remoto permette di fornire agli utenti i dati di consumo con maggiore frequenza (almeno una volta al mese a partire dal 1° gennaio 2022). Questa informazione costante responsabilizza i condòmini e li incentiva a un uso più efficiente dell’energia.
  • Riduzione dei Costi e del Disagio: Non è più necessario l’accesso fisico agli appartamenti per la rilevazione (modalità walk-by o drive-by), riducendo costi e disagi per l’amministratore e i condòmini.
  • Manutenzione Preventiva: I sistemi di ultima generazione possono segnalare in tempo reale eventuali anomalie o guasti, consentendo interventi di manutenzione più tempestivi.
  • Efficienza a Lungo Termine: Installare oggi dispositivi già conformi agli standard del 2027 evita la necessità di doversi confrontare con un’ulteriore sostituzione nel breve periodo.

L’invito è, quindi, quello di pianificare la sostituzione dei vecchi dispositivi per adeguarsi in tempo all’obbligo e beneficiare immediatamente dei vantaggi della telelettura.

Nota bene: In alcuni casi, come per la riqualificazione energetica o l’allacciamento al teleriscaldamento (come spesso richiesto nei nostri condomini a Torino), gli interventi di sostituzione dei misuratori rientrano in un progetto più ampio e possono beneficiare di detrazioni fiscali (es. Ecobonus). È sempre consigliabile consultare un tecnico specializzato per una valutazione specifica dell’impianto.

a cura di Studio Rossi Amministrazioni – Via Bertola 59 – 10122- Torino-info@rossiamministrazioni.com

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