CASSAZIONE 16 APRILE 2018, N. 9278
Costituisce uso consentito della cosa comune ai sensi dell’articolo 1102 c.c. la costruzione di un cancello sul muro condominiale che serva a collegare il cortile dello stabile con una proprietà esclusiva di una condomina. Il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa, o di non impedire l’altrui pari uso. Conseguentemente la costruzione del cancello, utilizzato per accedere dal cortile condominiale ad un terreno privato, non costituisce uso vietato in quanto non viola alcun diritto degli altri comproprietari, costituendo solamente uso più intenso del bene comune.
Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI