CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

L’Agenzia delle Entrate con la circolare N.11/E del 18 maggio 2018 ha fornito alcuni  chiarimenti in merito alla cessione del credito d’imposta relativo alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica “ecobonus”, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018. I chiarimenti riguardano essenzialmente i soggetti interessati alla cessione del credito ed i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito.
Per quanto riguarda i soggetti interessati alla cessione del credito la circolare precisa che la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Sono ricompresi, inoltre, anche, i soggetti IRES ed i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate precisa che per “altri soggetti privati”, di cui al citato comma 2-sexies, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Nella circolare viene precisato, poi, che il credito può essere ceduto nei confronti di organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile, anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato; nei confronti delle Energy Service Companies (ESCO) che forniscono servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica; nei confronti delle società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
Per quanto riguarda, poi, l’individuazione delle “banche ed intermediari finanziari” esclusi dalla cessione, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale preclusione riguardi non solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti,  ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie.
La circolare dell’Agenzia affronta anche il tema del numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito precisando che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.