un tema di particolare rilevanza per i condominini e gli amministratori di condominio.
Il quesito numero 4 del referendum dell’8 e 9 giugno riguarda l’abrogazione dell’eccezione sui “rischi specifici” nell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Questo, pur avendo un impatto diretto sugli “imprenditori committenti”, richiede maggiore prudenza e diligenza anche da parte dei condomini. L’eliminazione dell’ultimo capoverso del comma 4 dell’art. 26 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) estenderebbe la responsabilità solidale del “committente imprenditore”. Ad esempio, se durante il rifacimento di un terrazzo si scoprisse amianto nelle canne fumarie, la gestione di tale “rischio specifico” vedrebbe il committente imprenditore rispondere in solido con l’appaltatore e il subappaltatore per i danni non indennizzati dall’Inail.
Il condominio non è un “imprenditore committente”. Quindi, l’estensione della responsabilità solidale graverebbe principalmente sui committenti che esercitano attività d’impresa. Per il condominio “non imprenditore”, l’applicazione diretta di tale responsabilità per il “danno differenziale” resterebbe senza conseguenze. Il “danno differenziale” è la porzione di pregiudizio che eccede quanto liquidato dall’Inail.
Responsabilità del condominio committente:
La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità solidale per retribuzioni e contributi dei dipendenti dell’appaltatore non si applica al condominio committente. Tuttavia, i lavoratori dell’appaltatore possono agire direttamente nei confronti del condominio nei limiti del debito residuo. Per i danni da infortunio o malattia professionale, la responsabilità solidale riguarda il “committente imprenditore”, escludendo il condominio.
Diversa è la situazione per i danni a terzi o condomini non legati al rapporto di lavoro dell’infortunato (es. proprietari di immobili addiacenti, passanti, etc ) . In questi casi, la responsabilità del condominio può sorgere per colpa propria o come custode del bene. Se il danno è imputabile a più soggetti, questi saranno obbligati in solido al risarcimento.
In tali circostanze, la responsabilità del condominio può emergere per colpa propria, conformemente all’articolo 2043 del Codice Civile (risarcimento per fatto illecito). Questo può verificarsi per “culpa in eligendo”, nel caso in cui il condominio abbia affidato i lavori a un’impresa manifestamente inadeguata o priva delle competenze tecniche e organizzative necessarie
oppure per “culpa in vigilando”, a causa dell’omissione di controlli e attività di coordinamento che, pur non interferendo con l’autonomia dell’appaltatore, rientrano nelle sue responsabilità e avrebbero potuto prevenire il danno.
Qualora il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti (ad esempio, all’appaltatore per un errore esecutivo e al condominio per “culpa in eligendo” o per violazione degli obblighi di custodia), questi saranno obbligati in solido al risarcimento del danno verso il terzo danneggiato, ai sensi dell’articolo 2055 del Codice Civile (Responsabilità solidale).
Doveri di diligenza e verifica dell’idoneità tecnico-professionale :
L’amministratore deve verificare l’ITP dell’impresa o del lavoratore autonomo. Per le imprese, le verifiche includono iscrizione CCIAA, autocertificazione dei requisiti, DURC regolare, POS, DURC di congruità e Patente a crediti. Per i lavoratori autonomi, includono iscrizione CCIAA, conformità attrezzature, DPI, attestati formazione e idoneità sanitaria, DURC di congruità e Patente a crediti ove prevista.
Per gli appalti, l’assemblea può nominare un Responsabile dei Lavori (RL). I contratti d’appalto e gli incarichi professionali devono essere meticolosi, con vigilanza attiva.
Tutele assicurative /danno differenziale:
È essenziale verificare le coperture assicurative dell’appaltatore: Polizza RCT e RCO per il “danno differenziale”. I massimali RCO e RCT devono essere adeguati.
In sostanza, le normative attuali già oggi richiedono ai condomini di adottare misure preventive molto precise, di redigere contratti dettagliati e di assicurarsi adeguate protezioni. Questo è essenziale per evitare che i rischi legati ai lavori commissionati portino i proprietari ad affrontare problemi più gravi e costosi rispetto al valore stesso dei lavori.e.
a cura di Studio Rossi Amministrazioni – Via Bertola 59 – 10122- Torino-info@rossiamministrazioni.com
