AFFITTI CONCORDATI

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 31 del 20 aprile ha chiarito definitivamente come occorre procedere per godere dello sconto fiscale, cedolare secca del 10%, previsto sugli affitti concordati: occorre obbligatoriamente l’attestazione di un sindacato inquilini o di un’associazione della proprietà immobiliare, sulla quale non si paga né l’imposta di registro né il bollo.
Il che significa che anche se le parti decidono di fare da sole, applicando cioè alla lettera le regole fissate dall’accordo territoriale sui canoni concordati, non scattano i vantaggi.