SENTENZA
sul ricorso proposto da: D.M.D.B.F. nato il (OMISSIS); avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
La Corte, preso atto della dichiarazione di astensione fatta pervenire dall’avvocato L. M. A., rilevato che non sussistono motivi ostativi, rinvia il processo al 19 ottobre 2018, sospendendo i termini di prescrizione. La Corte, rilevato che la dichiarazione di astensione presentata dal difensore non risulta comunicata al difensore di PARTE CIVILE;
visto l’art. 3, comma 1, lett. B, codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi essenziali, con delibera del 13 dicembre 2007, revoca il provvedimento di accoglimento della istanza di rinvio, rigetta la stessa e ordina procedersi oltre (vedi ordinanza allegata al presente verbale).
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. L’avvocato C. L. del foro di ROMA in difesa di PARTE CIVILE deposita conclusioni scritte cui si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza del 9 maggio 2016, in riforma della sentenza del locale Tribunale e in accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile costituita INAIL, condannava M.d.B.F., nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta, per il reato di cui all’art. 590 cod. pen., poichè per negligenza, imprudenza e imperizia, nonchè per colpa consistita nella violazione del T.U. n. 81 del 2008, artt. 122-159 (non avendo provveduto ad adottare una adeguata impalcatura o ponteggio atto ad evitare la caduta delle persone) nonchè art. 71 del medesimo TU (non avendo fornito al lavoratore attrezzature idonee ad eseguire le lavorazioni di cui era incaricato) – cagionava al lavoratore I.G. lesioni consistite in 2 trauma craniofacciale con fratture multiple del massiofacciale e della teca cranica, con prognosi riservata”. Il predetto lavoratore era caduto da un ponteggio provvisorio apprestato al fine di sistemare un tubo dell’acqua corrente che alimentava il bagno mobile delle maestranze operanti sul cantiere.
Ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando, con il primo motivo, vizio di travisamento della prova in ordine alla ricostruzione fattuale dell’evento ed alla ritenuta violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 122) nonchè carenza ed illogicità della motivazione in relazione dei relativi presupposti applicativi. La Corte aveva travisato le risultante istruttorie costituite dal materiale fotografico (allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), dal quale si evinceva con chiarezza che l’intervento del’operaio non comportasse il superamento dell’altezza dei due metri, come previsto dalla citata normativa antinfortunistica. Per di più, sempre dall’esame materiale fotografico poteva ben comprendersi che la lavorazione riferita dalla persona offesa (rialzare un tubo dell’acqua che era posizionato per terra dove dava fastidio) non corrispondeva a verità, dal momento che le foto in atti mostravano che il tubo era stato già rialzato da terra e che, pertanto, la caduta ben poteva ricollegarsi ad altre cause quali un semplice malore della persona offesa.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità dell’imputato, posto che risultava dimostrato come, il giorno dell’infortunio, il predetto imputato non si trovasse sul cantiere e che l’ordine di eseguire la lavorazione era stato impartito da altro soggetto (precisamente, il padre dell’imputato).
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Va preliminarmente rilevato che non può essere accolta l’istanza di astensione presentata dal difensore dell’imputata avv. La Morgia, in quanto detta istanza non risulta comunicata alla parte civile come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b), Codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienze degli avvocati.
- Tanto premesso, il ricorso è infondato.
- Quanto al primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del travisamento della prova e della conseguente erroneità della ritenuta violazione della normativa antinfortunistica relativa alle prescrizioni per i lavori in quota, va rilevato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della applicazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 (ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 122) relativo alla prescrizioni riguardo ai cd “lavori in quota”, rileva in concreto l’altezza alla quale si stanno svolgendo i lavori rispetto al terreno, e non quella del piano di calpestio del lavoratore (Sez. 4, n. 43987 del 28/02/2013 Rv. 257693). Ciò posto, nessun travisamento della prova è dato ravvisare nel caso di specie. Al riguardo, va ricordato che a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8 mentre non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007, Casavola Rv. 238215). E, con particolare riguardo alle prove documentali, il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l’esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, Sentenza n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702).
- Ciò posto, non si rileva nessuna palese difformità tra la lettura data dai giudici di merito alla documentazione prodotta e le conclusioni cui giunge l’impugnata sentenza. La Corte territoriale, valutando la documentazione fotografica che ritrae il cavalletto ove era stato appoggiato il pianale sul quale era salita la persona offesa, deduce che la lavorazione doveva eseguirsi ad una altezza pari almeno alla misura della sopraelevazione del cavalletto da terra (ammontante, secondo le risultanze testimoniali esaminate dalla Corte ed oggettivamente rilevabili anche dalle foto, a circa 90 cm), cui doveva sommarsi la statura dell’operaio, così certamente raggiungendosi la quota superiore ai 2 mt come stabilito dalla normativa anti infortunistica. Ed è appena il caso di rilevare che oltremodo corretta e logica risulta la lettura delle risultanze probatorie: dalla foto in atti la Corte ricava, con ragionamento ineccepibile, che – come dichiarato dalla persona offesa – il tubo avrebbe dovuto verosimilmente essere rialzato con l’aiuto di un bastone denominato “cristo”, ritratto nella foto, ad una altezza superiore alla statura dell’operaio.
- In ogni caso, appurata la sussistenza dell’addebito di colpa specifica, occorre tuttavia sottolineare come, ad ogni modo, residui altresì la contestazione per colpa generica. Il riferimento nell’imputazione alla colpa generica, infatti, anche se seguito dall’indicazione di un determinato, specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell’imputato globalmente considerata, sicchè questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell’evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (Sez. 4, n. 27851 del 4 marzo 2004, Del Bono, Rv. 229071; Sez. 4, n. 35666 del 19 giugno 2007, Lanzellotti, Rv. 237469; Sez. 4, n. 38818 del 4 maggio 2005, De Bona, Rv. 232427). E, certamente, l’aver messo a disposizione dell’operaio presidi del tutto privi dei requisiti anti infortunistici e l’aver consentito che il lavoratore salisse su un pianale appoggiato in modo rudimentale su un cavalletto integrano mancanze che – indipendentemente dalla prescrizioni specifiche imposte per le lavorazioni superiori ai due metri di altezza – costituiscono violazione degli obblighi di sicurezza a garanzia della salute e della incolumità dei lavoratori, come esattamente rileva la corte aquilana richiamando la clausola generale di cui all’art. 2087 cod. civ..
- Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, si evidenzia che la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato la posizione di garanzia sia in base alle norme di legge, sia ai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La disciplina di settore (e cioè il D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17,18 e 19) individua quali destinatari delle norme antinfortunistiche i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti: pertanto, è la qualifica datoriale posseduta dall’imputato che pone, ai sensi della normativa citata, precisi e pregnanti obblighi di garanzia in ordine alla sicurezza sul lavoro, senza che peraltro, all’interno dei cantieri mobili, detti obblighi possano ritenersi automaticamente trasferiti ai direttori dei lavori (Sez. 4, n. 49462 del 26/03/2003, Rv. 227070; Sez. 3, n. 1471 del 14/11/2013 Rv. 257922; Sezione 4, 13 febbraio 2014, n. 18459, n.m.; sez. 4, 17/6/2015, n.29792, n.m). I principi di cui alle norme positive conducono quindi a considerazioni opposte rispetto a quelle sostenute dal ricorrente e correttamente disattese nella sentenza impugnata. E’ la qualifica di datore di lavoro che comporta l’assunzione della posizione di garanzia in ordine alla applicazione e rispetto della normativa antinfortunistica; l’espletamento di specifiche attività nei cantieri mobili da parte di altri soggetti (quale sarebbe il padre dell’imputato) lungi dal trasferire automaticamente la posizione di garanzia facente capo al datore di lavoro, può comportare l’assunzione anche in capo ai predetti soggetti degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81 del 2008 se si è in presenza di un positivo accertamento riguardante il grado di ingerenza del direttore dei lavori nella organizzazione del cantiere. Detti obblighi, pertanto, si cumulano a quelli del datore di lavoro, senza certamente escluderli.
- Si impone quindi il rigetto del ricorso. Il ricorrente va altresì condannato alla refusione delle spese processuali nei confronti delle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rilevato che la dichiarazione di astensione non risulta comunicata alla parte civile, visto l’art. 3, comma 1, lett. b, Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con Delib. 13 dicembre 2007, revoca il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rinvio, rigetta la stessa e ordina procedersi oltre. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile INAIL, che liquida in Euro 2.500,00.
Fonte: Centro Studi Nazionale Anaci
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2018