REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente Dott. TORNESI Daniela – rel. Consigliere Dott. CENCI Daniele – Consigliere Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
sul ricorso proposto da: M.G., nato a (OMISSIS); E.R., nato a (OMISSIS); MA.GA., nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 01/03/2018 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI; sentito il PG LUCA TAMPIERI che conclude per il rigetto dei ricorsi;
E’ presente l’avvocato P. C. del Foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell’avvocato E. C. del foro di NAPOLI difensore di M.G., E.R. e di MA.GA.; L’avvocato riportandosi ai motivi insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
- In data 01 marzo 2018 il Tribunale del Riesame di Napoli emetteva il provvedimento con il quale confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di M.G., E.R. e Ma.Ga. per i reati di detenzione ed illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina.
1.1. Nel caso in esame i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia (OMISSIS), dopo avere monitorato l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di via (OMISSIS), hanno effettuato un servizio di monitoraggio con l’installazione di un sistema di videosorveglianza con microcamera nel pianerottolo dell’ultima rampa di scala che dà accesso al terrazzo di copertura dello stabile scala B isolato C. A seguito di questa attività di controllo la P.G. ha verificato il rinvenimento del narcotico in un cassone in metallo occultato in un vano ricavato nel muro adiacente alla porta di ferro che dà accesso al terrazzo condominiale celato da una lastra di marmo.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto utilizzabili gli esiti di tali registrazioni ritenendo che il pianerottolo situato all’ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico dell’edificio, che è una parte condominiale in cui non insistono abitazioni private, non sia da considerare luogo di privata dimora per la mancanza di stabilità del rapporto tra il luogo e le persone che lo frequentano.
1.1. Con separati ricorsi M.G., E.R. e Ma.Ga. elevano i seguenti motivi.
1.2. Con il primo motivo deducono la nullità della ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 189 e 191 c.p.p., e art. 266 c.p.p., comma 2.
Rilevano che l’unico indizio posto a sostegno della ordinanza di custodia cautelare è rappresentato dai fotogrammi, estratti dalle videoriprese che sono state effettuate su iniziativa della polizia giudiziaria, nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., e pertanto sono inutilizzabili ex art. 191 c.p.p., poichè non rientrano nella disciplina delle prove documentali atipiche, avulse dalla disciplina delle intercettazioni.
Ritengono che il Tribunale sia incorso in un evidente travisamento della prova in quanto dalla informativa redatta dalla polizia giudiziaria (nota n. 13/209-1 del 15/09/2017 del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di Napoli, riportata sia nella richiesta di misura cautelare che nella ordinanza di custodia cautelare, i verbalizzanti hanno relazionato che sul pianerottolo vi era “l’apposizione, nelle porte di ferro che danno sul tetto, di chiavistelli e fermi installati ex post da abili fabbri, in modo da escludere della fruizione di quella parte comune del condominio i soggetti estranei”.
Pertanto, tenuto conto anche della descrizione dei luoghi fatta dai verbalizzanti, il pianerottolo, dove sono avvenute le videoriprese, è inaccessibile senza il consenso del titolare e non può essere equiparato ad un luogo aperto al pubblico.
1.3. Concludono chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
1.4. I ricorrenti M.G., Ma.Ga. e E.R., con memorie depositate in data 11 maggio 2018, hanno ribadito le rispettive posizioni difensive insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- I ricorsi sono infondati.
- La questione di diritto sottesa agli odierni ricorsi impone di stabilire se il pianerottolo posto all’ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico dell’edificio in cui non insistono abitazioni private sia da considerare luogo di privata dimora.
2.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Rv. 270679) la nozione di privata dimora individua una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove svolge la sua vita privata in modo da sottrarla alle ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza. Peraltro proprio l’oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio.
Il concetto di domicilio individua un rapporto tra la persona e il luogo generalmente chiuso in cui si svolge la vita privata in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli la riservatezza.
Sotto altro profilo la Corte Costituzionale (sent. n. 135 del 13/02/2002 e n. 149 del 16/04/2008) ha precisato che affinchè sussista la tutela di cui all’art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento attinente alla sfera personale venga tenuto in luoghi di privata dimora ma occorre che esso avvenga in condizioni tale da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.
Qualora invece l’azione possa essere liberamente osservata da estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza e le videoregistrazioni a fini investigativi soggiacciono al medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2.2. Orbene, alla stregua dei predetti principi, la Suprema Corte ha affermato che le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti perchè sono in realtà destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (cfr. Sez. 2, n. 5591 del 10/11/2006, Rv. 236120 che ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del pianerottolo di un’abitazione privata, oltre che dell’area antistante l’ingresso di un garage condominiale; Sez. 1, n. 37530 del 25/10/2006, Rv. 235027, con riguardo alle videoregistrazioni dell’ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell’attività di una società commerciale; Sez. 5, n. 44701 del 29/10/2008 Rv. 242588, ancora una volta con riguardo alle riprese di un’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso.
2.3. Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, risultano coerenti al dato normativo. Deve, inoltre, escludersi che sussista il dedotto travisamento della prova in quanto il cassone ove veniva nascosta la sostanza stupefacente era occultato in un vano ricavato nel muro adiacente alla porta di ferro che dà accesso al terrazzo condominiale.
- I ricorsi vanno pertanto rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2018
Fonte: Centro Studi Nazionale Anaci