AMIANTO NEI CONDOMINI

Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro

Da recepire entro il 21/Dicembre 2025

Considerando quanto che :

3. L’amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso che è
ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione
edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta
antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione.

Secondo le statistiche europee sulle malattie professionali, è di gran
lunga la principale causa dei tumori professionali, dal momento
che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati
membri sono connessi all’esposizione all’amianto.

La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi
compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e
demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e
la lotta antincendio,

  1. Esistono tipi di esposizione all’amianto che non derivano dalla
    manipolazione attiva dell’amianto. Tali tipi di esposizione
    comprendono l’esposizione passiva, in cui anche i lavoratori che
    operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti
    amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di
    materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici, sono
    esposti all’amianto ,e l’esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli.

Per quanto concerne l’esposizione passiva dei lavoratori
all’amianto, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio e la direttiva
2009/148/CE impongono ai datori di lavoro di essere in possesso di
una valutazione di tutti i rischi riguardanti la sicurezza e la salute
sul lavoro, individuando anche i rischi potenziali come quelli
derivanti dall’esposizione passiva all’amianto,

Per quanto concerne l’esposizione secondaria all’amianto o ai
materiali contenenti amianto, le prescrizioni in materia di sicurezza e
salute sul lavoro di cui alla presente direttiva sono strumenti
importanti mediante i quali evitare tale esposizione.

  1. Le donne sono particolarmente a rischio per quanto concerne
    taluni tipi di esposizione all’amianto, tra cui l’esposizione
    secondaria. La ripartizione per genere delle attività sul luogo di
    lavoro costituisce un fattore di rischio per il monitoraggio, la
    diagnosi, il trattamento e il riconoscimento delle malattie correlate
    all’amianto
  2. Poiché l’amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia,
    non è scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del
    quale l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute.

In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione
alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti
affezioni:
— asbestosi,
— mesotelioma,
— cancro del polmone,
— cancro gastrointestinale,
— cancro della laringe,
— cancro delle ovaie,
— malattie pleuriche non maligne.

Si può invece stabilire un rapporto esposizione/rischio che consente
di stabilire un valore limite di esposizione professionale (valore
limite) tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio.
È di conseguenza opportuno rivedere il valore limite e la metodologia
di misurazione per l’amianto al fine di ridurre il rischio mediante un
abbassamento dei livelli di esposizione per proteggere meglio i
lavoratori dalle malattie professionali legate all’amianto

  1. La deroga da alcune disposizioni della direttiva 2009/148/CE relative
    all’esposizione sporadica e di debole intensità prevista da tale
    direttiva non dovrebbe essere applicata a una sostanza cancerogena
    priva di soglia quale l’amianto in relazione ai requisiti concernenti la
    registrazione dell’esposizione e la sorveglianza medica dei
    lavoratori di cui a tale direttiva.
  1. la riparazione, la manutenzione, l’incapsulamento o la
    sigillatura possono comportare il rinvio della rimozione, il che
    può, a sua volta, far perdurare il rischio di esposizione dei
    lavoratori. Pertanto, i datori di lavoro, quando valutano se
    un’attività comporti o possa comportare un rischio di esposizione
    all’amianto o a materiali contenenti amianto, dovrebbero
    preferire la rimozione totale dell’amianto rispetto a qualsiasi
    altra attività di manipolazione, ogniqualvolta ciò sia fattibile e
    vantaggioso per la protezione dei lavoratori
  1. Al fine di garantire un approccio equilibrato, sarebbe opportuno
    fissare valori limite diversi, a seconda della dimensione della fibra
    presa in considerazione per la misurazione delle fibre di amianto
    nell’aria, segnatamente fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3
    micrometri, nonché, una volta completata la transizione
    tecnologica verso la microscopia elettronica, fibre di larghezza
    inferiore a 0,2 micrometri.
  2. è opportuno stabilire valori limite riveduti che, […], dovrebbero
    essere pari a 0,002 fibre per cm3 quando si conteggiano
    fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3 micrometri, oppure
    essere pari a 0,01 fibre per cm3 quando si conteggiano
    anche fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, misurati
    in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
  1. Sebbene non consenta la misurazione delle fibre più sottili
    nocive alla salute, la microscopia ottica è attualmente il
    metodo più usato per una regolare misurazione dell’amianto.
    [..]
    dovrebbe essere utilizzato un metodo più moderno e più sensibile
    basato sulla microscopia elettronica o qualsiasi altro metodo che
    offra risultati equivalenti o più sensibili, […], è opportuno
    prevedere un periodo di recepimento pari a sei anni. [..]
  1. Il campionamento dell’amianto dovrebbe riflettere l’esposizione
    personale del lavoratore all’amianto. I campioni dovrebbero
    pertanto essere prelevati a intervalli regolari, durante specifiche
    fasi operative in situazioni rappresentative e realistiche in cui i
    lavoratori sono esposti alla polvere di amianto.
  2. Tenendo conto dell’obbligo di ridurre al minimo l’esposizione
    stabilito nella direttiva 2009/148/CE e nella direttiva 2004/37/CE, i
    datori di lavoro dovrebbero garantire che i rischi connessi con
    l’esposizione dei lavoratori all’amianto durante il lavoro siano ridotti
    al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente
    possibile.
  3. [..]. Per i lavori svolti in ambienti chiusi, sono necessarie misure
    specifiche per la protezione dei lavoratori, come la soppressione delle
    polveri, l’approvvigionamento di aria fresca e l’uso di filtri HEPA.
    Sottoporre i lavoratori a una procedura di decontaminazione e
    rafforzare i relativi requisiti di formazione […].

22.Le misure preventive ai fini della protezione della salute dei
lavoratori esposti all’amianto e dell’impegno previsto per gli Stati
membri in materia di sorveglianza medica di detti lavoratori sono
importanti, in particolare il proseguimento della sorveglianza
medica dopo la fine dell’esposizione. […]

  1. Un sistema di notifica è importante per far sì che le autorità
    competenti degli Stati membri siano in grado di sorvegliare i lavori
    durante i quali è possibile che l’amianto venga disturbato e per
    consentire, se del caso, l’intervento delle autorità competenti per
    garantire la protezione dei lavoratori coinvolti.
  1. I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta
    a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di
    amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali
    o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri
    pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro
    dovrebbe garantire lo svolgimento di un esame della presenza di
    materiali contenenti amianto, da parte di un operatore qualificato,
    conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e dovrebbe ottenere il
    risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. […]

Alcune norme UNI di riferimento

UNI 11870:2022 che definisce i metodi di individuazione e i
criteri di censimento per i materiali contenenti amianto nelle
strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei
macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e
distribuzione.

UNI 11903:2023 — definisce i requisiti relativi all’attività
professionale dell’ addetto al censimento dei materiali
contenenti amianto (MCA), ossia del soggetto che esegue le
attività volte ad individuare la presenza di materiali a potenziale
contenuto di amianto.

prassi di riferimento

UNI/PdR 152-1:2023
Materiali contenenti amianto – Valutazione dello stato di conservazione
delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice
cementizia

UNI/PdR 152-2:2023
Requisiti relativi all’attività professionale del Responsabile del
Rischio Amianto (RRA) per gli MCA in cui l’amianto è aggiunto
intenzionalmente nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli
impianti