Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro
Da recepire entro il 21/Dicembre 2025
Considerando quanto che :
3. L’amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso che è
ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione
edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta
antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione.
Secondo le statistiche europee sulle malattie professionali, è di gran
lunga la principale causa dei tumori professionali, dal momento
che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati
membri sono connessi all’esposizione all’amianto.
La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi
compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e
demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e
la lotta antincendio,
- Esistono tipi di esposizione all’amianto che non derivano dalla
manipolazione attiva dell’amianto. Tali tipi di esposizione
comprendono l’esposizione passiva, in cui anche i lavoratori che
operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti
amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di
materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici, sono
esposti all’amianto ,e l’esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli.
Per quanto concerne l’esposizione passiva dei lavoratori
all’amianto, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio e la direttiva
2009/148/CE impongono ai datori di lavoro di essere in possesso di
una valutazione di tutti i rischi riguardanti la sicurezza e la salute
sul lavoro, individuando anche i rischi potenziali come quelli
derivanti dall’esposizione passiva all’amianto,
Per quanto concerne l’esposizione secondaria all’amianto o ai
materiali contenenti amianto, le prescrizioni in materia di sicurezza e
salute sul lavoro di cui alla presente direttiva sono strumenti
importanti mediante i quali evitare tale esposizione.
- Le donne sono particolarmente a rischio per quanto concerne
taluni tipi di esposizione all’amianto, tra cui l’esposizione
secondaria. La ripartizione per genere delle attività sul luogo di
lavoro costituisce un fattore di rischio per il monitoraggio, la
diagnosi, il trattamento e il riconoscimento delle malattie correlate
all’amianto - Poiché l’amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia,
non è scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del
quale l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute.
In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione
alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti
affezioni:
— asbestosi,
— mesotelioma,
— cancro del polmone,
— cancro gastrointestinale,
— cancro della laringe,
— cancro delle ovaie,
— malattie pleuriche non maligne.
Si può invece stabilire un rapporto esposizione/rischio che consente
di stabilire un valore limite di esposizione professionale (valore
limite) tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio.
È di conseguenza opportuno rivedere il valore limite e la metodologia
di misurazione per l’amianto al fine di ridurre il rischio mediante un
abbassamento dei livelli di esposizione per proteggere meglio i
lavoratori dalle malattie professionali legate all’amianto
- La deroga da alcune disposizioni della direttiva 2009/148/CE relative
all’esposizione sporadica e di debole intensità prevista da tale
direttiva non dovrebbe essere applicata a una sostanza cancerogena
priva di soglia quale l’amianto in relazione ai requisiti concernenti la
registrazione dell’esposizione e la sorveglianza medica dei
lavoratori di cui a tale direttiva.
- la riparazione, la manutenzione, l’incapsulamento o la
sigillatura possono comportare il rinvio della rimozione, il che
può, a sua volta, far perdurare il rischio di esposizione dei
lavoratori. Pertanto, i datori di lavoro, quando valutano se
un’attività comporti o possa comportare un rischio di esposizione
all’amianto o a materiali contenenti amianto, dovrebbero
preferire la rimozione totale dell’amianto rispetto a qualsiasi
altra attività di manipolazione, ogniqualvolta ciò sia fattibile e
vantaggioso per la protezione dei lavoratori
- Al fine di garantire un approccio equilibrato, sarebbe opportuno
fissare valori limite diversi, a seconda della dimensione della fibra
presa in considerazione per la misurazione delle fibre di amianto
nell’aria, segnatamente fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3
micrometri, nonché, una volta completata la transizione
tecnologica verso la microscopia elettronica, fibre di larghezza
inferiore a 0,2 micrometri. - è opportuno stabilire valori limite riveduti che, […], dovrebbero
essere pari a 0,002 fibre per cm3 quando si conteggiano
fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3 micrometri, oppure
essere pari a 0,01 fibre per cm3 quando si conteggiano
anche fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, misurati
in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
- Sebbene non consenta la misurazione delle fibre più sottili
nocive alla salute, la microscopia ottica è attualmente il
metodo più usato per una regolare misurazione dell’amianto.
[..]
dovrebbe essere utilizzato un metodo più moderno e più sensibile
basato sulla microscopia elettronica o qualsiasi altro metodo che
offra risultati equivalenti o più sensibili, […], è opportuno
prevedere un periodo di recepimento pari a sei anni. [..]
- Il campionamento dell’amianto dovrebbe riflettere l’esposizione
personale del lavoratore all’amianto. I campioni dovrebbero
pertanto essere prelevati a intervalli regolari, durante specifiche
fasi operative in situazioni rappresentative e realistiche in cui i
lavoratori sono esposti alla polvere di amianto. - Tenendo conto dell’obbligo di ridurre al minimo l’esposizione
stabilito nella direttiva 2009/148/CE e nella direttiva 2004/37/CE, i
datori di lavoro dovrebbero garantire che i rischi connessi con
l’esposizione dei lavoratori all’amianto durante il lavoro siano ridotti
al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente
possibile. - [..]. Per i lavori svolti in ambienti chiusi, sono necessarie misure
specifiche per la protezione dei lavoratori, come la soppressione delle
polveri, l’approvvigionamento di aria fresca e l’uso di filtri HEPA.
Sottoporre i lavoratori a una procedura di decontaminazione e
rafforzare i relativi requisiti di formazione […].
22.Le misure preventive ai fini della protezione della salute dei
lavoratori esposti all’amianto e dell’impegno previsto per gli Stati
membri in materia di sorveglianza medica di detti lavoratori sono
importanti, in particolare il proseguimento della sorveglianza
medica dopo la fine dell’esposizione. […]
- Un sistema di notifica è importante per far sì che le autorità
competenti degli Stati membri siano in grado di sorvegliare i lavori
durante i quali è possibile che l’amianto venga disturbato e per
consentire, se del caso, l’intervento delle autorità competenti per
garantire la protezione dei lavoratori coinvolti.
- I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta
a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di
amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali
o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri
pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro
dovrebbe garantire lo svolgimento di un esame della presenza di
materiali contenenti amianto, da parte di un operatore qualificato,
conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e dovrebbe ottenere il
risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. […]
Alcune norme UNI di riferimento
UNI 11870:2022 che definisce i metodi di individuazione e i
criteri di censimento per i materiali contenenti amianto nelle
strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei
macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e
distribuzione.
UNI 11903:2023 — definisce i requisiti relativi all’attività
professionale dell’ addetto al censimento dei materiali
contenenti amianto (MCA), ossia del soggetto che esegue le
attività volte ad individuare la presenza di materiali a potenziale
contenuto di amianto.
prassi di riferimento
UNI/PdR 152-1:2023
Materiali contenenti amianto – Valutazione dello stato di conservazione
delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice
cementizia
UNI/PdR 152-2:2023
Requisiti relativi all’attività professionale del Responsabile del
Rischio Amianto (RRA) per gli MCA in cui l’amianto è aggiunto
intenzionalmente nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli
impianti