FURTO DA PONTEGGIO: RESPONSABILI IMPRESA E CONDOMINIO

CASSAZIONE 22 OTTOBRE 2018, N. 26691
In caso di furto in un appartamento di uno stabile, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.
✍️ Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI