Montascale in Condominio: Diritti, Obblighi e Bonus Fiscali 2025

Ecco una guida chiara e aggiornata (normativa 2025) sui punti chiave che regolano l’installazione di un montascale in un edificio condominiale, basata sulla Legge 13/1989 e sugli aggiornamenti del Codice Civile.


1. Il Ruolo dell’Assemblea Condominiale: Approvazione o Silenzio Assenso

La procedura inizia sempre con una comunicazione formale da parte del condomino interessato.

Richiesta e Delibera

  • Richiesta Formale: Il condomino con disabilità o il suo tutore deve inviare una richiesta scritta e dettagliata all’amministratore, specificando l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche (il montascale).
  • Approvazione a Maggioranza Agevolata: Per approvare i lavori e ripartire i costi tra tutti i condomini, l’assemblea deve deliberare con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi (la metà del valore dell’edificio).

Diritto all’Installazione Privata

  • Silenzio/Rifiuto: Se l’assemblea non delibera l’intervento entro tre mesi dalla richiesta scritta, o lo rifiuta, il condomino disabile ha il pieno diritto di procedere autonomamente.
  • Procedimento Privato: In questo caso, il montascale viene installato a proprie spese e rimane di proprietà privata del richiedente.

2. Chi Sostiene i Costi? Ripartizione e Subentro

Il criterio di ripartizione della spesa dipende dall’esito della delibera assembleare.

A. In Caso di Delibera Positiva (Opera Condominiale)

  • Acquisto e Installazione: La spesa è ripartita tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.
  • Manutenzione: Le spese di manutenzione e funzionamento sono generalmente ripartite tra i condomini che hanno partecipato alla spesa iniziale.
  • Esenzione (Art. 1121 C.C.): Chi non intende usufruire dell’impianto può dichiarare di non volervi partecipare ed essere esonerato dalle spese di installazione e manutenzione.

B. In Caso di Installazione Privata

  • Spesa Totale: Il richiedente sostiene l’intera opera.
  • Diritto di Subentro: Gli altri condomini mantengono la possibilità di “subentrare” in futuro.
  • Per farlo, dovranno pagare la loro quota parte dei costi di installazione e manutenzione, aggiornati al momento del subentro.

3. Limiti all’Installazione e Criteri Tecnici

Il condominio non può opporsi al diritto all’accessibilità se non in presenza di motivazioni specifiche e oggettive.Cause Legittime di Opposizione

Il condominio può opporsi all’installazione solo se l’opera:

  • Pregiudica la stabilità o la sicurezza del fabbricato.
  • Ne altera il decoro architettonico (valutazione estetica oggettiva).
  • Rende alcune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (ad esempio, se restringe eccessivamente il vano scala impedendo il passaggio sicuro o l’utilizzo dell’ascensore).

Requisiti Tecnici Essenziali

L’impianto deve sempre rispettare specifici standard tecnici per garantire sicurezza e funzionalità:

  • Dimensioni e Passaggio: Non deve creare ostacolo al libero passaggio degli altri condomini.
  • Portata: Generalmente tra 100 e 200 kg.
  • Velocità: Velocità massima consentita di 10 cm/s.
  • Comandi: I comandi devono essere collocati tra 70 e 110 cm da terra.

4. Le Agevolazioni Fiscali 2025

Per abbattere l’impatto economico dell’investimento, il 2025 offre importanti opportunità fiscali:

AgevolazioneDescrizione
Bonus Barriere Architettoniche 75%Detrazione IRPEF/IRES valida fino al 31 dicembre 2025 per interventi che rispettano i requisiti previsti dal DM 236/1989. È l’agevolazione principale per l’installazione di montascale.
Detrazione IRPEF 19%Detrazione standard prevista per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento per persone con disabilità riconosciuta.
IVA Agevolata al 4%Applicabile direttamente sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità.

In sintesi, l’installazione di un montascale è un diritto di accessibilità garantito dalla Legge 13/1989. L’assemblea è chiamata ad esprimersi e, in caso di mancata partecipazione del condominio, il singolo può agire a proprie spese, rispettando i limiti strutturali e di decoro, con il vantaggio di poter sfruttare le significative agevolazioni fiscali previste per l’anno 2025.

a cura di Studio Rossi Amministrazioni – Via Bertola 59 – 10122- Torino-info@rossiamministrazioni.com

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