Prostituzione in condominio

Quali Azioni Può Intraprendere l’Amministratore?

La questione dell’esercizio della prostituzione all’interno di un’unità immobiliare condominiale è un tema delicato che spesso genera allarme e lamentele tra i condòmini. È fondamentale per un amministratore condominiale conoscere il quadro normativo italiano e le limitate leve legali e regolamentari a disposizione per gestire tali situazioni.

L’Inquadramento Legale in Italia

Prima di ogni azione, è necessario chiarire il contesto giuridico:

L’atto di prostituzione non è reato. La legge italiana non punisce l’attività di meretricio in sé, se esercitata da una persona maggiorenne e consenziente nella propria abitazione.

Sono Reati le Attività Correlate. La Legge Merlin (L. n. 75/1958) vieta e punisce severamente i reati di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione, così come la creazione di una “casa di appuntamenti” o “casa di tolleranza”.

Il Ruolo del Regolamento Condominiale

L’unica vera arma preventiva a disposizione della collettività condominiale è il Regolamento di Condominio di natura contrattuale (accettato da tutti i proprietari al momento dell’acquisto):

  • Divieto Esplicito: Un regolamento contrattuale può contenere una clausola che vieta espressamente di destinare gli immobili a determinate attività, inclusa l’attività di meretricio, in quanto potenzialmente lesiva del decoro dell’edificio.

  • Assenza di Divieto: In assenza di un divieto esplicito, l’attività è considerata lecita e non può essere vietata dall’amministratore o dall’assemblea.

Le Azioni in Assenza di un Divieto Esplicito

Se il regolamento non contiene divieti specifici, l’amministratore e i condòmini possono agire esclusivamente contro le condotte che violano le norme di convivenza civica e le leggi ordinarie, e non contro l’attività in sé:

  1. Disturbo della Quiete Pubblica: L’eccessivo e continuo via vai di persone (soprattutto in orari notturni), schiamazzi o rumori molesti rientrano nel reato di disturbo del riposo delle persone o, a seconda della gravità, possono essere sanzionati come illecito amministrativo.

  1. Decoro e Igiene: Si può agire in caso di comportamenti che ledono il decoro dell’edificio o creano problemi di igiene.

In questi casi, l’amministratore dovrà inviare una diffida al condòmino (proprietario o inquilino) per far cessare i comportamenti molesti e, in caso di persistenza, coinvolgere l’Autorità Giudiziaria.

Il Rischio per il Proprietario Locatore e Il proprietario dell’immobile che è a conoscenza, o che dovrebbe esserlo con l’ordinaria diligenza, dell’attività di prostituzione esercitata dal suo inquilino e la tolleri o ne tragga un vantaggio consapevole, rischia di incorrere nel reato di favoreggiamento della prostituzione.

  • L’amministratore ha il dovere di informare il proprietario delle lamentele e invitarlo ad agire per la risoluzione del contratto di locazione per uso non conforme.

Conclusioni:

  • In caso di disturbo o violazione delle norme civiche: La Polizia Locale o le Forze dell’Ordine possono intervenire per sedare liti o schiamazzi.

  • In caso di sospetto reato (sfruttamento o favoreggiamento): L’amministratore, se autorizzato dall’assemblea, deve sporgere una denuncia/esposto alle Forze dell’Ordine o alla Procura della Repubblica, in quanto l’accertamento di un reato è di loro esclusiva competenza.

Importante: 

Qualsiasi azione legale o denuncia nei confronti dei condòmini o di terzi richiede che le accuse siano supportate da elementi oggettivi, in quanto rimane l’onere della prova a carico di chi agisce o sporge denuncia.

L’azione più efficace a disposizione del condominio resta quella di assicurarsi che il regolamento contrattuale contenga una clausola chiara che vieti usi che ledano il decoro, supportata da una rapida azione legale in caso di violazione.


Daniele Rossi

Amministratore Condominiale

a cura di Studio Rossi Amministrazioni – Via Bertola 59 – 10122- Torino-info@rossiamministrazioni.com

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