Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza contingibile e urgente n. 1 Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione Piemonte e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata dall’Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della Salute: – per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese; – per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus (Cina); – per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione; situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l’estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l’origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi; Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus; Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
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Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica. 2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti: a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa; b) Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza; c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi; d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero; e) Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate: a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
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f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate; h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; i) Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID 19; j) Evitare tutti i contatti ravvicinati; k) Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso. 4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza. Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, Centri Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti. 5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale; 6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua; 7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario; 8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dall’Unità di Crisi.

Art. 2 (Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti del presente decreto hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020. La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito secondo le previsioni contenute del Codice penale.

Copia del Decreto è trasmessa ai Prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Torino, 23 febbraio 2020 Alberto Cirio Roberto Speranza